Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
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2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché
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2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
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riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
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disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
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2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali
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essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
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7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
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l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e
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1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
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persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
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accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
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Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
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una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
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di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si
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6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
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rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
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regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
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taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
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adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli organismi di cui agli
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riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
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di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento
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nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».